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Assemblee studentesche

Le assemblee sono “occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti”. Possono essere di classe o di istituto. Gli studenti hanno il diritto e il dovere (ma non l’obbligo) di partecipare alle assemblee. La normativa non prevede alcun obbligo di presenza dei docenti, sia alle assemblee di istituto degli studenti che alle assemblee di classe. Il preside, un suo delegato e i docenti che lo desiderino possono comunque assistervi, in base alla normativa vigente.
Il diritto soggettivo degli studenti di riunirsi in assemblea è previsto dalla normativa. Tale diritto non è quindi “rimesso alla facoltà discrezionale del preside o di altri organi”, anche se il suo esercizio è vincolato all’osservanza di alcune modalità previste dalla legge.
È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.
L’assemblea di istituto deve darsi un Regolamento per il proprio funzionamento. Alle assemblee di istituto svolte durante l’orario delle lezioni può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. La partecipazione di questi esperti deve essere autorizzata dal consiglio d’istituto.
Il Dirigente scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea.

Riferimenti normativi

Decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974
Decreto legislativo n,. 297/1994, artt. 12, 13, 14
Circolare ministeriale 312/1979, par. I