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Paritarie

Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia, desumibili:

  • dal progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione;
  • dal piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
  • dall’attestazione della titolarità della gestione e dalla pubblicità dei bilanci;
  • dalla disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
  • dall’istituzione e dal funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;    
  • dall’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
  • dall’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
  • dall’organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
  • dal personale docente fornito del titolo di abilitazione;
  • dai contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

I suddetti requisiti sono necessari per il riconoscimento della parità alle scuole che ne facciano richiesta.

Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l’insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana.

Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap.
(Fonte legge 62/2000)

 

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