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Tasse scolastiche e contributo scolastico: pagamenti, esoneri e rimborsi (fonte MIUR)

È opportuno attuare una distinzione tra le tasse scolastiche erariali, obbligatorie nell’ultimo biennio delle scuole secondarie superiori (dopo il compimento del sedicesimo anno di età e il conseguente assolvimento dell’obbligo scolastico) e i contributi scolastici, di natura volontaria e destinati all’arricchimento dell’offerta culturale e formativa degli alunni.
Le tasse scolastiche erariali si versano sul c.c.p. n. 1016, intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, precisando la causale e utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali.

L’impianto normativo tuttora in vigore in tema di tasse scolastiche (Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200) prevede quattro distinti tipi di tributo: di iscrizione, di frequenza, di esame e di rilascio di diploma.

Tassa di iscrizione: è esigibile all’atto dell’iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l’intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all’Erario. L’importo è di 6,04 euro.

Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e può essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d’anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile (Decreto Ministeriale Finanze 16 Settembre 1954). La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l’alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. L’importo è di 15,13 euro.

Tassa di esame: deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di Stato (ex maturità). Il pagamento non è rateizzabile (art. 3 Decreto Ministeriale Finanze 16.09.1954). L’importo è di 12.09 euro.

Tassa di diploma: la tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. Non è prevista la concessione di esonero per motivi di merito, ma solo quella per motivi economici o di appartenenza a speciali categorie (circolare ministeriale 15.05.1987, n. 146). L’importo è di 15,13 euro, per il rilascio del diploma di maturità delle scuole superiori e per quello dei conservatori di musica.

Esonero dalle tasse scolastiche

Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici, e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche.

I limiti di reddito per il pagamento delle tasse scolastiche sono definiti annualmente con apposita nota del MIUR.

Contributo scolastico

In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, non è consentito richiedere alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi genere o natura per l’espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro), fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, etc.). Eventuali contributi possono dunque essere richiesti solo ed esclusivamente quali contribuzioni volontarie con cui le famiglie, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta formativa degli alunni, per raggiungere livelli qualitativi più elevati. È pertanto illegittimo, e si configura come una violazione del dovere d’ufficio, subordinare l’iscrizione degli alunni al preventivo versamento del contributo.

I contributi scolastici sono deliberati dai Consigli di Istituto.

Riferimenti normativi: comma 622 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007): “resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226”; nota ministeriale prot. 312 del 20/3/2012; nota ministeriale prot. 593 del 7/3/2013; combinato disposto dell’art. 1, comma 5, e dell’art. 6, comma 1 del Decreto Legislativo 15 Aprile 2005, n. 76 e dell’art. 28 del Decreto Legislativo 17 Ottobre 2005, n. 226.

Richiesta di rimborso tasse e contributi

Per richiedere il rimborso delle tasse nei casi in cui tale azione sia possibile (ad esempio, errore nell’effettuazione del versamento etc.) è necessario presentare relativa richiesta all’Agenzia delle Entrate, presso cui l’importo è stato versato.

Per quanto riguarda il contributo scolastico, essendo lo stesso volontario e deliberato autonomamente dalle singole istituzioni scolastiche, in caso di trasferimento presso altro istituto esso può essere parzialmente rimborsato solo su decisione del Collegio docenti, presieduto dal Dirigente scolastico.

Dedurre le spese di istruzione

In generale, è consentito dedurre le spese di istruzione relative alla frequenza scolastica e di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o specializzazione tenuti presso istituti o università italiana o straniere. Per queste ultime la misura degli importi deducibili non può essere superiore all’ammontare dei contributi previsti per i corrispondenti istituti italiani.
L’Agenzia delle entrate ha dedicato un approfondimento proprio alle erogazioni liberali spiegando che “sono detraibili dall’imposta sul reddito, nella misura del 19%, le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa. La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento”.
Pertanto, anche il contributo scolastico volontario, se finalizzato all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica, all’ampliamento dell’offerta formativa e se il versamento è effettuato tramite banca o ufficio postale o nelle altre modalità indicate dalla legge, è detraibile/deducibile.

Le spese sostenute per la frequenza delle Accademie di Belle Arti sono deducibili a condizione che il tipo di corso frequentato sia equiparabile ad un corso di laurea (di primo o secondo livello) o sia comunque assimilabile a un corso di perfezionamento, specializzazione etc.

Riferimenti normativi: Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 ; Legge 2 Aprile 2007, n. 40