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Iscrizioni OnLine

A partire dall’anno scolastico 2013/2014 le iscrizioni al primo anno delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado avvengono esclusivamente in modalità OnLine, secondo quanto stabilito dalla legge.
Per evitare che una doppia opzione da parte delle famiglie possa alterare le situazioni di organico, può essere presentata una sola domanda di iscrizione online ad un solo istituto scolastico. Si possono, tuttavia, scegliere, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. In questo modo, in caso di mancato accoglimento da parte del primo istituto, sarà cura del sistema di Iscrizioni OnLine provvedere a comunicare alla famiglia, via posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto scolastico indicato in subordine.

Le famiglie che non provvedano all’iscrizione online entro i termini previsti dalla circolare ministeriale dell’anno di riferimento o le famiglie che optano per l’iscrizione ad una scuola privata paritaria non aderente al sistema di Istanze OnLine, potranno rivolgersi direttamente alla scuola scelta.

Riferimenti normativi: articolo 7, comma 28, del Decreto Legge 95/2012 convertito in Legge 135/2012.

Scuole dell’infanzia: l’iscrizione deve essere effettuata, a domanda, presso l’istituzione scolastica prescelta, utilizzando il modello allegato alla circolare ministeriale che annualmente viene pubblicata a tal fine. Possono essere iscritti i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, il terzo anno di età.

Anticipi

Possono essere iscritti anticipatamente:

alla scuola dell’infanzia: i bambini che compiano tre anni entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata delle scuole d’infanzia è subordinata all’esistenza di alcune condizioni di seguito elencate:
disponibilità dei posti ed esaurimento di eventuali liste di attesa;
disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza;

alla scuola primaria: i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

Iscrizione di minore con genitori separati

Essendo, a norma di legge, la potestà genitoriale esercitata da entrambi i genitori, che devono decidere tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, in caso di separazione, tutti e due devono essere d’accordo in merito all’iscrizione del proprio figlio a scuola. Qualora manchi l’accordo,  si applicano le disposizioni di cui alla legge 08.02.2006, n. 54, ai sensi della quale: “la decisione è rimessa al giudice”.

Iscritti in esubero

Ogni scuola, sulla base di regole e criteri di precedenza nell’ammissione, deliberati dal consiglio di circolo o d’istituto, è tenuta a stilare una graduatoria di iscritti da rendere pubblica, nei modi prescritti dalla vigente normativa. Le scuole hanno l’obbligo di acquisire al protocollo le domande presentate e di comunicare agli interessati, per iscritto, il mancato accoglimento delle stesse. In questo caso, si individua, di intesa con la famiglia, una nuova istituzione scolastica.

 

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