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Ultima modifica: 15 Novembre 2022

Organizzazioni sindacali

Il sindacato è un organismo associativo costituito tra lavoratori o tra datori di lavoro, in base al principio della rappresentanza, per l’autotutela degli interessi professionali e collettivi, essenzialmente caratterizzato dalla capacità di dirimere i contrasti di categoria mediante la contrattazione collettiva.

Le principali norme di riferimento
I principi fondamentali in tema di organizzazione sindacale sono contenuti nell’art. 19 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), che disciplina l’attività sindacale, e nell’art. 39 della Costituzione, ai sensi del quale “l’organizzazione sindacale è libera e al sindacato non può essere imposto altro obbligo se non quello della registrazione […] è condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica […] i sindacati registrati hanno personalità giuridica […] e […] possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria  […]”.  Le parti relative alla registrazione e al riconoscimento della personalità giuridica non hanno avuto concreta attuazione, pertanto oggi il sindacato opera quale ente di fatto, associazione non riconosciuta soggetta alla disciplina degli artt. 36-38 del codice civile.

Il sistema delle relazioni sindacali
L’insieme delle regole e delle procedure, formali ed informali, che definiscono i rapporti  tra i datori di lavoro e le rappresentanze dei lavoratori costituiscono quello che viene comunemente definito come il sistema delle relazioni sindacali.

Le regole che sostengono le relazioni sindacali trovano la loro fonte più significativa nel d.lgs. 165/2001, segnatamente nel Titolo III, modificato in misura rilevante dal d.lgs. 150/2009.
In particolare, l’art. 40 d.lgs.  165/2001 dispone:  “La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici,  quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali, ai sensi degli articoli 5, comma  2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali nonché quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”.

La contrattazione ha dunque un ruolo primario in questo sistema ed è all’interno dei contratti che vengono delineati modalità e livelli delle relazioni sindacali, con ambiti e materie distinti che si articolano in due distinti livelli all’interno delle Amministrazioni: uno centrale, destinato a espandere i suoi effetti sull’intero personale e su tutte le sedi di lavoro, e uno periferico con specifica rilevanza territoriale.

Tutte le comunicazioni in materia sono consultabili alla Home page > Mostra tutte le comunicazioni > Altre comunicazioni > Organizzazioni sindacali.

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