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Organismi di Garanzia Regionali

L’Organo di Garanzia Regionale (di seguito OGR) opera presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e consente ai genitori o a chiunque abbia interesse di presentare reclamo contro le violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 235/2007).

L’OGR, presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo Delegato, è così composto:

  • scuola secondaria di I grado: tre docenti, due genitori designati dal FoRAGS;
  • scuola secondaria di II grado: due studenti designati dal Coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli studenti, tre docenti e un genitore designato dal FoRAGS.

L’OGR ha il compito di verificare la correttezza degli aspetti procedurali e di legittimità del reclamo in relazione alla normativa vigente sulla base dell’esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi presenta il reclamo.

Il termine per la proposizione del reclamo al Direttore Generale è di 15 giorni a decorrere dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Garanzia interno alla scuola.

Il parere di legittimità è espresso dall’OGR al Direttore Generale entro il termine di 30 giorni dall’acquisizione agli atti del reclamo.

 

I reclami all’ Organo di Garanzia Regionale dell’USR Lombardia devono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica certificata  drlo@postacert.istruzione.it; non saranno presi in considerazione i reclami presentati tramite posta elettronica ordinaria (PEO).

 

Organo di Garanzia Regionale scuola secondaria I grado  (pdf, 179 kB)

Organo di Garanzia Regionale scuola secondaria II grado (pdf, 182 kB)

Statuto delle studentesse e degli studenti – DPR 235 del 21/11/2007